Cala Ponte Marina
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Cala Ponte Marina

Regolamento
del porto turistico

Testo completo delle disposizioni di accesso, ormeggio, permanenza, sicurezza, servizi e comportamento all’interno del marina.

Documento
CPM R 01
Revisione
n. 02 del 23/03/2021
Concessionaria
Cala Ponte S.p.A.
Autorità
Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli

Regolamento del Porto Turistico Cala Ponte Marina, Polignano a Mare. Il testo seguente riproduce in formato web il documento CPM R 01 - Revisione n. 02 del 23 marzo 2021.

I. DEFINIZIONI

"Società" o "Gestore" o "Concessionario" si intende la "Cala Ponte S.p.A." (con sede legale in Polignano a Mare (BA) Via San Vito – località Cala Ponte), soggetto concessionario per la costruzione e la gestione del porto turistico di Polignano a Mare denominato “Cala Ponte Marina”, in forza dell'atto formale di Concessione Demaniale n. 242 per la realizzazione e gestione del porto turistico “Cala Ponte Marina” rilasciata il 9.7.2001 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione integrata dall’Atto suppletivo del 31.10.2008, repertorio n. 354 e dall’Atto Formale Suppletivo del 5.5. 2014, repertorio n. 015858, nonché di eventuali atti modificativi integrativi di quest'ultimo.

"Area in concessione" o "porto turistico" o ancora "porto" si intende l'area di cui all'atto formale di concessione demaniale marittima, così come dettagliatamente rappresentata nella planimetria generale resa anche costantemente disponibile in visione presso gli uffici di gestione del porto turistico;

”Personale” si intendono tutti i soggetti, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione del Porto e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise o distintivi o tessere nominative o altri inequivocabili segni di riconoscimento.

“Cliente” si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa che usufruisce mediante qualsivoglia forma contrattuale, in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno della Marina, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione, come definita nell’allegato 1 di questo regolamento;

“Unità da diporto” o “unità’ si intende ogni costruzione, di qualunque tipologia e con qualsiasi mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto ai sensi del decreto legislativo n. 171/2005 (“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”) e ss.mm./ii., ivi comprese le unità di cui all'art. 2 della predetta fonte normativa (natante entro i 10 m di lunghezza, imbarcazione da diporto dai 10 m ai 24 m di lunghezza o nave da diporto, oltre i 24 m di lunghezza);

"Unità in transito" si intende l'unità da diporto che, non fruendo di posto barca stabilmente assegnato all'interno del porto turistico, intende utilizzare gli ormeggi riservati al semplice transito, in linea con le pertinenti disposizioni ministeriali;

“Specchio acqueo” si intende la superficie di bacino protetto dal Porto Turistico, comprendente posti di ormeggio (posti barca), canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili.

"Pontile" si intende la struttura interna al porto, galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio (unitamente alla banchina, di seguito definita) delle unità da diporto;

“Banchina” si intende la struttura interna del Porto, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata (insieme ai pontili di cui sopra) all’accosto ed all’ormeggio delle Unità da diporto, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili;

"Trappa" o “pendino”: sistema di ormeggio delle imbarcazioni costituito da una catena posta sul fondale, davanti alla prua delle unità e fissata a corpi morti, alla quale vengono assicurati i cavi (non galleggianti) per l'ormeggio di punta delle singole Unità da diporto;

“Posto di Ormeggio” anche “Posto barca” s’intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all’ormeggio di un’Unità;

“Autorità Competenti” si intendono le Forze dell’Ordine, l’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto) e gli Organi dell'Amministrazione dello Stato tutti;

”Regolamento” si intende tutto il presente documento nella sua forma integrale.

II. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano nell'ambito del sedime demaniale marittimo e del contiguo specchio acqueo in concessione alla "Cala Ponte S.p.A" per la gestione del porto turistico di Polignano a Mare denominato "Cala Ponte Marina”. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente e vincolano tutti i Clienti ed utilizzatori a qualsiasi titolo, di posti barca, pontili, banchine, beni, infrastrutture e/o attrezzature, ovvero prestino opera nell’ambito del porto turistico o che comunque si trovino per qualsiasi ragione anche transitoria al suo interno.

Articolo 2- Oggetto del Regolamento

Fatte salvo le emanazioni dell’Autorità Marittima, il presente Regolamento, emanato ai soli fini di regolamentare aspetti relativi alla polizia portuale, di salvaguardare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare nonchè disciplinare l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi, vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni e infrastrutture insistenti nel predetto ambito portuale, dettando una disciplina specifica per la navigazione, l'ormeggio e la sosta dei galleggianti/delle unità da diporto.

La Società provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del Porto, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Articolo 3- Rispetto del Regolamento

Ferme restando le competenze delle Autorità Competenti, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Porto Turistico, dal personale della Società.

La Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l’esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento - in accordo con le prescrizioni del suddetto Atto di Concessione e con le previsioni normative applicabili nonché previa approvazione delle Autorità Competenti - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico.

Articolo 4- Pubblicità e Modifiche del Regolamento

La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l’affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell’area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato, senza possibilità di eccezione o riserva, al momento stesso dell’accesso al Porto e/o utilizzo di servizi, strutture o Unità immobiliari.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

La Società si riserva altresì il diritto di aggiornare, integrare e modificare in qualsiasi momento le norme qui contenute per una migliore gestione ed uso del porto e delle sue infrastrutture. Ogni eventuale integrazione o modifica sarà comunicata all’Autorità Marittima e portata a conoscenza dei Clienti tramite l’affissione di cui al primo comma o, se necessario, sarà direttamente notificata ai titolari di ormeggi.

Articolo 5 - Obblighi del Cliente

5.1. Il Cliente è tenuto alla stretta osservanza delle vigenti leggi, del Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle Unità da diporto, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni e istruzioni impartite dalla Società.

Il Cliente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere se stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.

5.2. Tutte le Unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i rischi contro l’incendio. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Società, che potrà richiederne l’integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata dalla stessa. In caso di assenza di copertura assicurativa o di insufficienza del valore assicurato, la Società potrà negare l’accesso nell’ambito del Porto Turistico.

Articolo 6 - Sanzioni

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal Personale, saranno immediatamente comunicate alla Società, che, qualora l’infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione alle Autorità Competenti.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalle Competenti Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l’inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, costituisce grave inadempienza e può dar luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00, fino alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

Articolo 7 - Attività commerciali e artigianali

7.1. È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, ivi compresa la locazione, la vendita o la dimostrazione di vendita o il noleggio della barca, nell’ambito del porto, anche a bordo od a mezzo di Unità da diporto, che non rientri tra quelle attinenti all’esercizio del porto stesso, o predisposte ed autorizzate dalla Società. È, altresì, vietata l’esposizione sulle Unità da diporto di cartelli che ne pubblicizzano la vendita senza l’autorizzazione della Società.

I Clienti non possono svolgere attività di charter o scuola di vela servendosi delle strutture e degli spazi messi a disposizione dalla Società. Eventuali autorizzazioni possono essere concesse mediante convenzioni temporanee e devono venir in ogni caso approvate ed autorizzate dalla Società.

Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le attività commerciali attinenti all'esercizio del Porto Turistico effettuate direttamente o indirettamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. La Società potrà di volta in volta imporre vincoli e limitazioni, ovvero richiedere il rispetto di eventuali prescrizioni anche aggiuntive rispetto a quelle minime di legge. Infine potrà addebitare ed esigere il pagamento di eventuali oneri, spese o corrispettivi a fronte delle autorizzazioni concesse.

7.2. Nessun servizio può essere effettuato sulle imbarcazioni ormeggiate nel Porto turistico, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. Pertanto, è vietato l’accesso nell’ambito portuale di qualsiasi operatore appartenente a ditta artigianale o industriale ed a qualunque mezzo di sollevamento e/o di lavoro, salva espressa autorizzazione scritta della Società, rilasciata al termine della procedura descritta al successivo art. 8.

7.3. Le ditte che svolgono la propria attività artigianale o industriale afferente i lavori di manutenzione, riparazione od altri servizi su imbarcazioni ormeggiate nel Porto turistico potranno essere autorizzate annualmente dalla Società ad operare nell’ambito del Porto turistico. Potranno essere rilasciate altre autorizzazioni annuali dalla Società qualora vi fosse la necessità di ampliare i servizi di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni. L’elenco delle ditte autorizzate è tenuto presso gli Uffici della Società.

7.4. Altre ditte, oltre quelle elencate al punto che precede, potranno essere autorizzate giornalmente, o per più giorni, ad operare nell’ambito del Porto, con le stesse modalità di cui ai punti che precedono, allorquando i lavori da effettuare sulle imbarcazioni abbiano carattere di particolare specializzazione o siano coperti da garanzia.

7.5. La Società si riserva la facoltà di assumere in qualsiasi momento in proprio ed in esclusiva qualsiasi servizio o attività afferente lavori a bordo di imbarcazioni ormeggiate nell’ambito del porto turistico.

Articolo 8 – Modalità di rilascio autorizzazione ad operare nell’ambito del porto

8.1. Le Ditte che intendono essere autorizzate ad operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate nell’ambito del porto turistico dovranno attenersi al “Regolamento di accesso degli operatori professionali”, nonchè:

  • presentare alla Società apposita istanza, redatta su moduli predisposti,
  • produrre visura della C.C.I.A.A. di competenza in corso di validità,
  • presentare il DURC (documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.) ed essere in regola con le assicurazioni obbligatorie INPS ed INAIL per tutto il personale destinato ad operare nell’ambito portuale),
  • presentare attestazione di iscrizione alla lista ex art. 68 Codice della Navigazione, depositata presso la locale Capitaneria di Porto,
  • aver preso visione del presente Regolamento e del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti del porto turistico Cala Ponte Marina, adottato dalla Società ed attenersi a tutte le disposizioni di questi documenti,
  • produrre copia della polizza di assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi) ed incendio con primaria compagnia assicurativa, condotta con adeguato massimale, prevedendo espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società o del suo personale,
  • attenersi alle indicazioni che potranno essere impartite dalla Società in materia di sicurezza e di misure antinquinamento ossia a tutte le altre disposizioni varate dalla Società,
  • attenersi alle disposizioni dell’Autorità Marittima.

8.2. La autorizzazione ad operare nell’ambito del porto dovrà essere rinnovata annualmente da parte delle Ditte, con le modalità di cui al precedente punto 8.1, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

8.3. La Società si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il mantenimento dei requisiti richiesti da parte delle Ditte di cui sopra e di revocare la autorizzazione sia in caso di perdita degli stessi che di inosservanza delle norme del presente Regolamento e di qualsiasi altra norma in materia di sicurezza o antinquinamento.

8.4. La Società potrà applicare a carico delle Ditte autorizzate un rimborso per spese di istruttoria e rilascio autorizzazione, da stabilirsi annualmente.

Articolo 9 - Disciplina degli ormeggi

L’assegnazione dei posti d’ormeggio alle Unità da Diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza della Società.

Articolo 10 – Occupazione e liberazione temporanea del posto d’ormeggio. Comunicazioni.

10.1. Ciascun Cliente è tenuto a fruire del Posto di Ormeggio (Posto Barca) a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra Posto di Ormeggio (Posto Barca) e Cliente, sia tra quest'ultimo ed Unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Società e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi.

10.2. Il Cliente assegnatario del posto d’ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l’occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti d’ormeggio tra i Clienti assegnatari.

10.3. Ogni Cliente assegnatario di un posto d’ormeggio che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza alla Società, affinché la Società possa disporre del posto reso libero. L’assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell’assenza e dovrà, altresì, comunicare con almeno 2 (due) giorni di anticipo la data del rientro.

Articolo 11 – Vendita di Unità

La vendita totale a terzi delle unità assegnataria del posto d'ormeggio non trasferisce in alcun caso all’acquirente il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

Articolo 12 - Piano degli ormeggi

12.1. La Società identifica i Posti di Ormeggio (Posti Barca) mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche “Piano degli Ormeggi”, che conterrà, per ciascun posto di ormeggio (posto barca), il nominativo del Cliente, di eventuali delegati del cliente all’uso dell’Unità, i dati identificativi dell’Unità all’ormeggio ed ogni altra utile informazione, secondo quanto richiesto dall’Autorità Marittima.

12.2. La Società si riserva la facoltà di variare anche temporaneamente il Piano degli Ormeggi, ovvero potrà ordinare il movimento delle Unità da diporto per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie o per disposizioni delle Autorità Competenti.

In caso di assenza del Cliente, ovvero in caso di rifiuto da parte dello stesso di eseguire le manovre e gli spostamenti indicati dal Personale, la Società potrà, provvedervi direttamente con l’utilizzo del proprio Personale e di eventuali soggetti terzi di propria fiducia.

12.3. Le Unità da diporto non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio (posto barca) nella seguente tabella:

ClasseLunghezza (m)Larghezza (m)
I5,002,00
II6,002,40
III8,003,00
IV10,004,00
V12,004,50
VI15,004,90
VII18,005,50
VIII20,006,00
IX25,007.00
X30,008,00
XI40,009,00
XII50,0010,00

In ogni caso le dimensioni dell’Unità ormeggiabile, non possono eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza del 2% (due per cento) in larghezza e del 3% (tre per cento) in lunghezza. Potranno essere ormeggiate Unità da diporto e/o natanti che eccedano le dimensioni massime su riportate, solo previa autorizzazione della Società. Le Unità che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella classe immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione del posto ormeggio e del pagamento del canone. La Società Concessionaria si riserva il diritto di verificare l’esattezza delle dimensioni dichiarate delle Unità, ove necessario. Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, nell’interesse della generalità dei Clienti, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente inadempiente.

12.4. La Società Concessionaria si riserva espressamente il diritto di ridefinire, a proprio insindacabile giudizio, il numero, le classi (lunghezza e larghezza) e la distribuzione dei posti barca, al fine di assicurare il miglior soddisfacimento delle richieste di ormeggi che si dovessero manifestare nel tempo, nonché la funzionalità e l’efficienza del porto turistico nei limiti dello specchio acqueo in concessione alla Società Concessionaria. Ogni ormeggio sarà identificato dall’indicazione del pontile e/o della banchina e dal numero progressivo corrispondente.

Articolo 13 - Limitazioni di accesso

13.1. L'accesso ai pontili è riservato:

  • ai Clienti proprietari di Unità ormeggiate e agli equipaggi delle Unità ormeggiate;
  • al personale della Società ed ai Soggetti Convenzionati;
  • agli organi della Pubblica Amministrazione per ragioni di servizio, ai mezzi di soccorso;
  • a tutti coloro che siano stati espressamente autorizzati dalla Società.

È vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio. Il trasporto, da parte degli utenti, di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto all’occorrenza dalla Società. L’accesso da parte degli ospiti del Cliente dovrà essere preventivamente comunicato al personale; in caso di mancata comunicazione il Cliente dovrà personalmente ricevere i suoi ospiti al cancello d’ingresso del Cala Ponte Marina.

13.2. La Società avrà la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l’accesso dei Clienti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle aree a terra del Porto Turistico, per l’effettuazione di lavori, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private o per altre ragioni connesse al funzionamento e all’utilizzo anche commerciale del Porto.

13.3. Considerato che l’intero comprensorio del Porto è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua, e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi e tubazioni, l’accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi i velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.

I Clienti sono tenuti al rispetto di tali limitazioni o discipline temporanee.

Articolo 14 - Regole per l’ormeggio

14.1. Le Unità da diporto di rientro al proprio posto barca, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della Società; in attesa dovranno mantenersi al di fuori dello specchio acqueo del Porto e attendere il consenso via radio al ch. 15 VHF.

14.1. A cura del relativo Cliente, le Unità da diporto all’ormeggio nel Porto Turistico devono:

  • essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
  • possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini di sicurezza della navigazione;
  • essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell’Unità, di cime d’ormeggio di idonea dimensione, robustezza ed in ottimo stato insieme ad un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. È vietato ormeggiarsi ai pontili o alle banchine con le cime di salpamento delle trappe.

14.2. Ogni Cliente è responsabile della sicurezza della propria Unità rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione delle cime ormeggio, così come del loro stato di usura.

14.3. È vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico. L’uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale se ne assume la responsabilità.

14.4. I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

14.5. È vietato mantenere sporgenze di bordo.

14.6. L’ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale e comunque nelle aree dove l’attracco può essere eseguito con questa modalità.

14.7. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

14.8. Il Personale può disporre d’ufficio il rinforzo degli ormeggi, laddove ritenuti non idonei, con addebito al Cliente delle relative spese sostenute.

14.9. Il Cliente, il suo equipaggio o il custode delle Unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre Unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull’ormeggio, di fare quant’altro serva per facilitare i movimenti delle altre Unità.

Articolo 15 - Stazionamento in sicurezza. Ispezioni.

15.1. Tutte le Unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalle Competenti Autorità. La Società potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni relativamente alle Unità all’ormeggio. La Società può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle Unità all’ormeggio da parte della locale Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

15.2. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, i Clienti che lasciano la propria Unità al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza; devono altresì comunicare per iscritto alla Società il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

15.3. Qualora un’Unità si trovi in stato d’abbandono o corra il rischio di affondare o di causare danni alle Unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il Cliente o l’eventuale custode, affinché venga eliminato l’inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti dalla Società o comunque in caso di urgenza, l’Unità, a discrezione della Società, potrà essere spostata o tirata a secco presso terzi, a spese dello stesso, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Società nei confronti del Cliente medesimo.

15.4. È vietato mettere in moto le eliche con l’Unità ormeggiata.

15.5. Qualora un’Unità affondi all’interno dello Specchio Acqueo, il Cliente sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Società, previo nulla-osta delle Autorità Competente.

Articolo 16 - Disciplina dei transiti

16.1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, vengono riservati l’otto per cento dei posti barca disponibili per unità da diporto a vela o motore in transito o che approdano per rifugio. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è pari a quindici. I posti barca riservati hanno le medesime dotazioni impiantistiche e prestazioni degli altri ormeggi.

16.2. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio ha durata massima di 72 ore, rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per 4 ore giornaliere individuato nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

16.3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, vengono riservati l’uno per cento dei posti barca disponibili per unità da diporto a vela o motore condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è pari a tre. I posti barca riservati hanno le medesime dotazioni impiantistiche e prestazioni degli altri ormeggi.

16.4. Le Unità in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della Società, in attesa dovranno mantenersi al di fuori dello specchio acqueo del Porto e attendere il consenso via radio al ch. 15 VHF.

16.5. Il comandante, conduttore o un membro dell’equipaggio delle Unità in transito, completate le operazioni ormeggio, dovrà, nel più breve tempo possibile (1 ora), consegnare i documenti dell’unità da diporto, la polizza assicurativa e l’apposita scheda di registrazione di arrivo dell’unità al personale o personalmente presso la reception, fornendo le seguenti informazioni:

  • nominativo del comandante e/o conduttore e/o armatore dell’Unità;
  • nominativo del proprietario dell’Unità;
  • eventuale sigla di immatricolazione;
  • nome dell’Unità;
  • dimensioni dell’Unità;
  • durata della permanenza;
  • sottoscrivere l’accettazione delle condizioni espresse da questo regolamento.

16.6. I comandanti/conduttori delle Unità in transito, provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Articolo 17 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

17.1. L’entrata in Porto è consentita alle sole Unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione conformemente al tipo e modello dell’Unità stessa. Eventuali Unità in difficoltà o in avaria che avessero necessità di accedere al Porto dovranno richiedere l’ausilio della Società che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l’assistenza necessaria per l’entrata in porto e l’ormeggio.

17.2. La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall’Autorità Competenti.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto Turistico e durante tutti gli spostamenti interni, le Unità da diporto devono:

  • seguire la mezzeria del canale di accesso;
  • tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre Unità da diporto;
  • rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
  • mantenere una velocità non superiore a 3 nodi;
  • nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburanti, è obbligatorio limitare l’andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
  • dare precedenza alle Unità in uscita.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica.

17.3. È fatto divieto ad acquascooter (moto d’acqua) o altri mezzi simili la circolazione nell’ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Società e nel rispetto dei limiti di velocità.

Sono escluse da tale limitazione le Unità della Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia impegnate in situazioni di emergenza-soccorso-antinquinamento.

Articolo 18 - Divieti per il Cliente

18.1. Nelle acque portuali è vietato:

  • l’ancoraggio di qualsiasi Unità, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità;
  • gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico, dell’ambiente marino;
  • il lavaggio delle Unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
  • il lavaggio della carena presso la rampa di alaggio-varo delle Unità carrellabili - scivolo;
  • ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione, portuale e dell’ambiente marino e costiero, nonché dell’incolumità pubblica;
  • gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, ivi inclusi i mozziconi di sigarette, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area del porto. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti";
  • imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
  • utilizzare l’Unità per fini residenziali, tranne su espressa autorizzazione della Società;
  • sprecare l’acqua in banchina durante il lavaggio delle Unità da diporto,
  • occupare i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con Unità da diporto di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
  • depositare esche e pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti o comunque abbandonarli in ambito portuale;
  • fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
  • l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle Unità da diporto;
  • effettuare, a bordo delle Unità (sia a terra che in acqua), lavori con uso fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta;
  • il lavaggio e la pulizia della carena delle Unità da diporto personalmente o con l’ausilio di sub;
  • in generale è vietato e/o limitato ai Clienti l’accesso a pontili e banchine in caso di avverse condizioni meteo-marine al fine di tutelare la loro incolumità.
  • esercitare qualsiasi attività di:
    • pesca di qualunque genere;
    • immersioni e pesca subacquea;
    • la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi;
    • sci nautico/surfing/ windsurfing;
    • balneazione.

18.2. Le inosservanze daranno luogo a quanto previsto al precedente Articolo 6.

Articolo 19 - Obblighi per la Società

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società è tenuta a garantire:

  1. la pulizia delle banchine e dei pontili;
  2. la pulizia dello specchio acqueo;
  3. il servizio antincendio e antinquinamento;
  4. l'assistenza all'ormeggio/al disormeggio, su richiesta degli utenti, garantito anche mediante il mezzo nautico di servizio di cui al successivo punto (q);
  5. i servizi idrici ed elettrici, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a ciò destinati;
  6. l'adeguata illuminazione dell'intero porto turistico;
  7. la funzionalità costante dei segnalamenti marittimi;
  8. la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le Unità da diporto;
  9. un idoneo servizio di vigilanza e sorveglianza nell'ambito delle aree demaniali marittime e specchi acquei assentiti in concessione;
  10. l'allertamento dell'Autorità marittima e/o delle Forze di polizia e/o degli Enti preposti al soccorso al verificarsi di situazioni emergenziali di qualsiasi natura;
  11. la reperibilità telefonica senza soluzioni di continuità dei dipendenti posti a capo dei singoli uffici della Marina, mediante apposita rubrica da compilare e consegnare all'Autorità marittima e alle Forze di polizia;
  12. l'efficacia della pianificazione di evacuazione e di emergenza adottata;
  13. l'efficacia della pianificazione antincendio e antinquinamento adottata;
  14. che il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione per la puntuale e corretta gestione/organizzazione del porto turistico, a prescindere dall'incarico rivestito, sia munito di apposito abbigliamento di servizio, recante la scritta "Cala Ponte Marina", nonché di badge identificativo, recante i dati anagrafici e la fototessera del dipendente/lavoratore interessato;
  15. l'efficienza dei servizi igienici presenti all'interno dell'area portuale;
  16. la tenuta di un registro, anche "informatico", relativo alle unità presenti all'interno del porto turistico, con l'indicazione specifica del posto di ormeggio occupato e del periodo di assegnazione del medesimo (anche temporaneo);
  17. la disponibilità di almeno un'unità di servizio a motore, recante una livrea chiaramente identificativa della Società, in possesso delle previste certificazioni di sicurezza in corso di validità, dotata delle attrezzature/della strumentazione previste dalla normativa vigente e condotta da personale munito di VHF/FM portatile; tale unità dovrà comunque essere idonea a prestare assistenza alle piccole unità a vela, onde consentire a quest'ultime l'ingresso/l'uscita e le manovre in ambito portuale;
  18. assistenza radiotelefonica e pronto intervento per i sinistri e/o gli eventi che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
  19. idonea segnaletica verticale ed orizzontale (segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, ecc.) in tutta l'area portuale accessibile alla clientela;
  20. assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno.

Articolo 20 - Limiti di responsabilità

La Società non è responsabile per i danni causati dai Clienti o da terzi, eventualmente anche ignoti, a persone e cose che si trovano nell’ambito del Porto. Parimenti essendo espressamente esclusa dal contratto di ormeggio la custodia e la vigilanza dell’Unità da diporto, la Società non risponde di eventuali furti e danneggiamenti che dovessero verificarsi nell’ambito del Porto, ivi inclusi quelli a bordo dell’Unità da diporto, dei veicoli o all’interno delle unità immobiliari del Porto.

Tutte le Unità da diporto che utilizzano il porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i rischi contro l’incendio. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta.

III. TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 21 - Traffico veicolare

È vietato il transito veicolare sulle banchine e sui pontili, tranne che con gli eventuali mezzi messi a disposizione dalla Società.

L’accesso in bicicletta o veicolo elettrico (monopattino, segway) all’interno dell’area portuale (tranne che sui pontili) è consentito ai soli detentori del diritto di utilizzo del posto di ormeggio.

Le inosservanze daranno luogo a quanto previsto al precedente Articolo 6.

IV. SERVIZI

Articolo 22- Servizi portuali

La Società cura, direttamente o indirettamente, nel rispetto delle norme di legge, l'espletamento dei seguenti servizi portuali, che sono inclusi nella tariffa d’ormeggio:

  • Amministrazione e Direzione del Porto;
  • Gestione delle Unità in transito;
  • Servizio radio VHF;
  • Manutenzione delle aree sistemate a verde;
  • Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico della clientela;
  • Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
  • Manutenzione dei fanali di ingresso;
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, attrezzature ed altre opere portuali;
  • Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
  • Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

Altri servizi offerti dalla Società non compresi nel Contratto d’Ormeggio, usufruibili a pagamento:

  • Erogazione carburante nautico con l’ausilio del Personale;
  • Erogazione di acqua e corrente elettrica presso il posto barca;
  • Manutenzioni e riparazioni sulle Unità da diporto;
  • Noleggio Unità da diporto;
  • Catering a bordo;
  • Uso dello scivolo per alaggio e varo di carrellabili con l’ausilio del Personale;
  • Parcheggio non custodito per autovetture.

Per motivi di economia gestionale, l’anno solare si intende diviso in bassa stagione (dal 16 set. al 31 mag), ed alta stagione (dal 01 giu. al 15 set.). In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

Per i servizi di cui sopra, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle Unità da diporto in transito, si applica a favore della Società la clausola di esclusiva di cui all’articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, nonché le norme di cui all’articolo 1565 del Codice Civile.

La Società si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare uno o più dei servizi portuali nel tempo.

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi per i succitati servizi, laddove questi non siano compresi nella tariffa di ormeggio, la Società avrà il diritto di sospenderne la somministrazione e nei casi più gravi risolvere il relativo contratto di ormeggio e di attuare eventuali diritti di ritenzione previsti dal contratto).

Articolo 23- Servizio Assistenza in porto

Durante l’orario di servizio gli addetti del Personale del porto turistico sono dotati di apparato ricetrasmittente VHF portatile. Le unità da diporto che necessitano di assistenza per l’ormeggio o disormeggio possono contattare il Personale del porto turistico direttamente via VHF già all'imboccatura del porto e comunicare l'arrivo al posto d'ormeggio e la necessità di assitenza all'ormeggio.

Al personale del porto è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e di disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza). Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata od uscita dal posto barca.

Per motivi di sicurezza e/o di emergenza gli addetti del personale del porto sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all’ormeggio, anche in assenza dell’armatore o suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

Nel caso previsto al precedente paragrafo, qualora la Società abbia disposto il cambio di posto barca, la manovra dovrà essere eseguita a cura del Cliente (armatore, comandante o conduttore) dell’unità con il proprio equipaggio.

Qualora l’unità sia sprovvista di equipaggio e il Cliente si trovi nella impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà eccezionalmente il Personale del porto con spese a carico del Cliente. In ogni caso le eventuali responsabilità restano a carico del Cliente.

I clienti che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all’altro all’interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta alla Società, che vi provvederà con proprio personale e mezzi, qualora tecnicamente possibile. Le spese del servizio sono a carico del richiedente.

Articolo 24 - Altri servizi

La Società potrà autorizzare operatori esterni per la fornitura di servizi diversi, quali, a titolo esemplificativo, il servizio di assistenza tecnica di vario genere, rimessaggio, di lavaggio e pulizia interna delle Unità da diporto. In tutti i casi di fornitura di tali servizi, la Società potrà richiedere al Cliente di corrispondere il relativo importo al fornitore del servizio, restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti.

Articolo 25 – Richieste al Personale

È vietato richiedere direttamente al personale di banchina interventi di qualsiasi genere, diversi dall’assistenza all’ormeggio o al disormeggio. Ogni servizio, prestazione o assistenza, nonché intervento di manodopera dovrà essere richiesto presso gli uffici del Porto. L’accoglimento delle richieste è a discrezione della Società e viene eseguito a mezzo ordine di servizio controfirmato dal richiedente. Il Cliente è responsabile direttamente in merito ad ogni servizio non autorizzato o non compreso tra i servizi erogabili dalla Società, richiesto direttamente al personale della Società in violazione del regolamento.

V. OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO

Articolo 26 - Generalità

All’interno del porto le Unità possono effettuare rifornimento di combustibili liquidi utilizzando la stazione di distribuzione di carburanti ubicata presso la banchina servizi. In casi eccezionali la Società potrà per proprio conto rifornire le unità da diporto con serbatoi mobili autotrasportati.

È vietata ai Clienti qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o travaso anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.

Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, forniture eccezionali di grandi quantitativi, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla Società, quale che sia la quantità o la modalità del rifornimento.

Articolo 27 - Responsabilità

Ai fini del presente Titolo, si intendono responsabili delle operazioni di approvvigionamento/rifornimento idrocarburi, il comandante/conduttore dell'Unità rifornita, la Società e l’operatore della stazione di rifornimento, ciascuno per il rispetto delle prescrizioni che seguono.

Articolo 28 - Prescrizioni da osservare

Le operazioni di rifornimento effettuate presso il distributore di carburanti all’interno del porto potranno essere eseguite osservando le seguenti prescrizioni a carico dei soggetti di seguito specificati.

La Società deve:

  • assicurare che l'impianto sia in perfetta efficienza, anche ai fini della manutenzione;
  • verificare che l’addetto garantisca un servizio di vigilanza e pronta reperibilità negli orari di apertura;
  • curare che l’addetto mantenga efficiente e pronto all'uso i materiali antincendio e antinquinamento previsti;
  • affiggere la segnaletica di sicurezza prescritta comprensiva del divieto di fumare;
  • mantenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza (Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli n. tel. 1530, Vigili del Fuoco n. tel. 115, Carabinieri n. tel. 112, Polizia di Stato n. tel. 113), nonché del personale in servizio e reperibile;
  • verificare costantemente il rispetto da parte dell'operatore addetto all'impianto di rifornimento delle prescrizioni che seguono.

L'operatore addetto all'impianto di rifornimento deve:

  • assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali antincendio e antinquinamento previsti;
  • assicurare e garantire un servizio di vigilanza e pronta reperibilità negli orari di apertura;
  • evitare il colaggio di carburante dalle manichette;
  • non procedere alle operazioni qualora le Unità da diporto da rifornire mantenga i motori in moto;
  • evitare il rifornimento per le Unità da diporto ormeggiate in seconda fila;
  • vigilare affinché a terra, nelle immediate adiacenze dell'impianto e delle aree destinate al rifornimento, e a bordo dell’Unità da rifornire non si fumi e non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
  • vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

Il comandante/conduttore dell'Unità da rifornire, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve:

  • mantenere pronti all'uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l'Unità;
  • assicurarsi che sia mantenuto il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;
  • adottare ogni accorgimento utile per prevenire situazioni di pericolo.

Alla banchina destinata al rifornimento non è consentito l’ormeggio di Unità da diporto che non effettuano operazioni di rifornimento senza il consenso della Società.

In caso di sversamento, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte e l'addetto alle operazioni dovrà informare tempestivamente le Autorità Competenti, adottando, senza indugio, i provvedimenti di immediato intervento ed esecuzione.

VI. NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA, ANTINQUINAMENTO E ANTINCENDIO

Articolo 29 - Norme di comportamento e Sicurezza

29.1. RADAR Al fine di limitare l’emissione di onde elettromagnetiche, durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale è vietato l’uso del radar. Nell’ambito del Porto Turistico è vietato ai Clienti l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

29.2. ACCENSIONE MOTORI E GENERATORI IN PORTO È altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle Unità da diporto, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8.30 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le ore 16,00. È vietato, in ogni caso, lasciare le Unità da diporto all’ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

29.3. RUMORI Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi, e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle Unità da diporto, che comportino disagi o molestia agli altri Clienti, potranno venire non permessi dalla Società.

29.4. IMMERSIONI È vietato immergersi in prossimità delle Unità da diporto per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Autorità Competenti.

29.5. ANIMALI DOMESTICI All'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. Gli animali domestici vengono tenuti a bordo durante la permanenza nel porto. I cani vanno tenuti al guinzaglio. I proprietari degli animali sono tenuti a raccogliere/pulire le escrezioni prodotte dai loro animali domestici e metterle negli appositi cassonetti.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

Articolo 30 - Norme di Sicurezza

30.1. È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), con oggetti o materiali di qualsiasi natura, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il Personale è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

30.2. Collegamenti ad erogatori di acqua e corrente elettrica. Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

È altresì tassativamente vietato ai Clienti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell’energia elettrica.

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica. Ai Cliente potrà venir richiesto un uso limitato dell’acqua in periodi particolari (siccità o disposizioni dell’Ente erogatrice del servizio di acquedotto).

Articolo 31 - Norme Antinquinamento e Rifiuti

31.1. I Clienti dovranno conferire i rifiuti speciali non pericolosi come definito nel “Piano di raccolta e gestione rifiuti” (differenziando i rifiuti e mettendoli esclusivamente negli appositi contenitori). Il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi (batterie, filtri olio, olii esausti, acque di sentina, etc…) dovrà avvenire presso l’isola ecologica dedicata, previa richiesta alla Società e successiva autorizzazione.

31.2. È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, nonchè lo sversamento di qualsiasi altro rifiuto, liquido o solido, nell'area portuale, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

31.3. È altresì vietato l’uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

31.4. Chiunque abbia modo di constatare l’accidentale sversamento di idrocarburi sullo specchio acqueo o sulle banchine, moli, o pontili, ne deve dare immediato avviso alla Società.

Articolo 32 - Norme Antincendio

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili. La Società ha l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi antincendio del Porto secondo quanto previsto dalle norme in vigore; nel caso si avverta un incendio o un principio di incendio, il Personale è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti e attivare le procedure previste dal proprio "Piano delle emergenze e di evacuazione".

Articolo 33 - Misure Antincendio

33.1. La Società si è dotata di impianti fissi e mobili al fine di intervenire in caso di incendio o di grave inquinamento per limitare i danni in attesa dell’eventuale intervento delle Autorità Competenti e delle relative Forze di Sicurezza.

In tali circostanze la Società ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

33.2. I Clienti devono osservare le seguenti disposizioni preventive e generali; la Società, in caso di riscontrata inosservanza potrà adottare provvedimenti e richiedere alle Autorità Competenti ispezioni a bordo:

  • provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
  • controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
  • controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
  • controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente areati;
  • controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
  • mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
  • evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'Unità è presidiata o comunque controllata;
  • verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, gpl, etc.), che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
  • provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso d'incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'Unità ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Società e le Autorità Competenti, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

33.3. La Società, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'Unità con incendio a bordo e di allontanarla dal Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

33.4. È vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Revoca

La Società, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l’ormeggio ad Unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento. La Società, se necessario, provvederà all’allontanamento dell’Unità con i mezzi propri e se necessario, anche alando e trasportando il mezzo fuori dell’ambito portuale a spese dell’Utente. In casi particolari la Società, potrà avvalersi dell’intervento della Autorità Marittima o eventualmente di altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda.

Articolo 35 - Accettazione

Il Cliente, all’atto della sottoscrizione del contratto di ormeggio, sia a breve che a lungo termine, in transito o altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all’osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 del C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

Articolo 36 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene approvato con ordinanza dell’Autorità Marittima, Ufficio Circondariale Marittimo, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione dell’Ordinanza.

Articolo 37 - Foro Competente per le questioni commerciali e civilistiche

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile, salve le ipotesi di competenza territoriale inderogabile.

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